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ALLEGATO 4 – MODULO UNICO PRECONTRATTUALE PER PRODOTTI D’INVESTIMENTO ASSICURATIVI
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, il quale potrà essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater c.a.p.).
Sezione I – INFORMAZIONI GENERALI SUL DISTRIBUTORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE
1.1 AGENTE (Soggetto iscritto nel RUI - Sez. A)
-
BONOMI ALESSIO ANDREA, iscritto nel RUI – sez. A – N° iscrizione A000001611
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’Intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet di IVASS (www.ivass.it).
1.3 Altre informazioni su Agenzia / Collaboratore:
Sede legale VIA CERVIGNANO 44R 16139 GENOVA
Recapiti telefonici 010502100 010505249 010879268
Indirizzi di posta elettronica e PEC: alessio@assicurazionibonomi.it alessioandreabonomi@pec.it
Sito Internet: www.assicurazionibonomi.it
L’attività di distribuzione svolta dall’Intermediario è sorvegliata dall’autorità di vigilanza IVASS.
Sezione II – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE
Il contratto assicurativo della compagnia Allianz spa e Tutela legale spa è proposto per mezzo di Agente mandatario della Compagnia;
Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI
-
L’intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione.
-
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera
Sezione IV – INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA
l’Intermediario specifica quanto segue:
-
in relazione al ramo vita:
distribuisce in modo esclusivo i contratti assicurativi dell’impresa Allianz spa;
-
Nell’ambito distributivo dei prodotti ramo danni, opera in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
L’intermediario dichiara
-
a.di aver prestato consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, comma 3, c.a.p., avente contenuto e caratteristiche conformi a regolamenti e norme vigenti, anche in materia di finanza sostenibile, come previsto dal provv. 123/2023 IVASS.
-
b.di aver prestato consulenza ai sensi dell’art. 119 ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni, in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
-
c.di aver prestato consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell’art. 121-septies c.a.p.[barrare in caso di prodotti IBIPS complessi];
-
d.di aver prestato una consulenza su base indipendente;
-
e.di fornire una valutazione periodica di adeguatezza, nell’ambito di prodotti d’investimento assicurativi;
se distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione ed in assenza di consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale (art. 119 ter, comma 4, cap), l’intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha rapporti d’affari. Tale onere è ottemperato per mezzo di pubblicazione dell’informazione sul proprio sito internet, ove esistente, oppure mediante affissione, cartacea o digitale, nei propri locali, dandone avviso nel presente Modulo. Il contraente potrà, altresì, richiedere la consegna o la trasmissione di tale informativa.(L’intermediario potrà valutare se indicare l’elenco delle Compagnie nell’allegato precontrattuale).
-
f. di aver comunicato in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata; fatto salvo l’art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l’informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d’investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all’art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private, nonché eventuali ulteriori informazioni utili per il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’art. 119-bis, comma 7, c.a..p..
-
g. di aver descritto le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d’investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; fatto salvo l’art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l’informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d’investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all’art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.
Sezione V – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI
L’intermediario, a fronte dell’attività svolta, percepisce:
-
una commissione inclusa nel premio assicurativo.Al raggiungimento di specifici parametri di distribuzione, potrebbe essere previsto, in base ad accordi con la Compagnia Mandante, uno specifico beneficio monetario/non monetario;
-
l’importo per la valutazione periodica di adeguatezza, corrisposto dall’Impresa assicuratrice in base a specifici accordi con l’Intermediario;
-
gli importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili nonché dall’art. 121-sexies c.a.p. e dalle disposizioni regolamentari di attuazione.
L’informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d’investimento assicurativo, di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all’art. 185 c.a.p.
Fermo quanto esposto, il cliente non sostiene, salvo quanto eventualmente previsto dal punto b, alcun costo specifico, in relazione all’attività di consulenza, intermediazione e distribuzione prestata in suo favore.
Sezione VI – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI
a.I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso;
b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
-
assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
-
ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
Sezione VII – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
L’intermediario fornisce la seguente informativa:
-
l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
-
Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, potrà inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario (riferimenti indicati in punto 1.3 o eventuali contatti dedicati) o all’impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all’impresa. Altresì, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto potrà rivolgersi ad IVASS, secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi.
-
Il contraente può avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
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ALLEGATO 3 – MODULO UNICO PRECONTRATTUALE PER PRODOTTI ASSICURATIVI
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, il quale potrà essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).
Sezione I – INFORMAZIONI GENERALI SUL DISTRIBUTORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE
-
AGENTE (Soggetto iscritto nel RUI - Sez. A) BONOMI ALESSIO ANDREA, iscritto nel RUI – N° iscrizione A000001611
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’Intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet di IVASS (www.ivass.it).
1.3 Altre informazioni su Agenzia / Collaboratore:
Sede legale: VIA CERVIGNANO 44R 16139 GENOVA
Recapiti telefonici: 010505249 010502100 010879268
Indirizzi di posta elettronica alessio@assicurazionibonomi.ite PEC: alessioandreabonomi@pec.it
Sito Internet: www.assicurazionibonomi.it
L’attività di distribuzione svolta dall’Intermediario è sorvegliata dall’autorità di vigilanza IVASS.
Sezione II – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE
Il contratto assicurativo delle compagnie
Allianz spa e Tutela legale spa
è proposto dalla nostra Agenzia per mezzo di Agente mandatario della Compagnia;
Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI
-
L’intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione.
-
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera
Sezione IV – INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA
l’Intermediario specifica quanto segue:
-
in relazione al ramo vita:
-
distribuisce in modo esclusivo i contratti assicurativi dell’impresa Allianz spa;
-
Nell’ambito distributivo dei prodotti ramo danni, opera in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
L’intermediario dichiara
-
di aver prestato consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, comma 3, c.a.p., avente contenuto e caratteristiche conformi a regolamenti e norme vigenti;
-
b.di aver prestato consulenza ai sensi dell’art. 119 ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni, in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
In assenza di consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale (art. 119-ter, comma 4, cap), l’intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha rapporti d’affari. Tale onere è ottemperato per mezzo di pubblicazione dell’informazione sul proprio sito internet, ove esistente, oppure mediante affissione, cartacea o digitale, nei propri locali, dandone avviso nel presente Modulo. Il contraente potrà, altresì, richiedere la consegna o la trasmissione di tale informativa; (L’intermediario potrà valutare se indicare l’elenco delle Compagnie nell’allegato precontrattuale).
-
e.eventuali ulteriori informazioni utili per il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’art. 119-bis, comma 7, c.a..p..
Sezione V – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI
L’intermediario, a fronte dell’attività svolta, percepisce:
-
una commissione inclusa nel premio assicurativo.Al raggiungimento di specifici parametri di distribuzione, potrebbe essere previsto, in base ad accordi con la Compagnia Mandante, un compenso aggiuntivo a suo carico.
-
la misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per le polizze RCAuto sono le seguenti:
- Impresa Allianz provvigione 12% su premio netto
L’informativa relativa ai livelli provvigionali riguarda anche eventuali differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli e natanti assicurati ed alle diverse tipologie contrattuali
[Si precisa che le provvigioni RCAuto sopra indicate sono riconosciute alla nostra Agenzia in caso di polizze emesse in qualità di agente, mentre, in caso di distribuzione per mezzo di collaborazione orizzontale, sono corrisposte all’intermediario emittente e, successivamente, ripartite tra gli intermediari coinvolti nel processo distributivo.
Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa di cui alla Sezione III è relativa ai complessivi compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.]
Sezione VI – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI
a.[Barrare una delle seguenti due opzioni]:
-
I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso;
b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
-
assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
-
ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
-
denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
Sezione VII – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE
L’intermediario fornisce la seguente informativa:
-
l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
-
Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, potrà inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario (riferimenti indicati in punto 1.3 o eventuali contatti dedicati) o all’impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all’impresa. Altresì, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto potrà rivolgersi ad IVASS, secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi.
-
Il contraente può avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
ELENCO DELLE IMPRESE PER CONTO DELLE QUALI L’AGENTE DISTRIBUISCE CONTRATTI ASSICURATIVI
Alessio Andrea Bonomi via Cervignano 44 r 6139 Genova
ELENCO DELLE IMPRESE PER CONTO DELLE QUALI L’AGENTE DISTRIBUISCE CONTRATTI ASSICURATIVI
Gentile Cliente,
in un’ottica di trasparenza e di tutela nei Suoi confronti, all’interno del presente documento viene data evidenza dei seguenti elenchi:
-
elenco delle Imprese con le quali l’Agente Bonomi Alessio Andrea ha in corso incarichi agenziali:
-
Allianz spa
-
Tutela Legale spa.
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elenco delle Imprese per le quali l’Agente in qualità di “Agente Proponente”, può distribuire contratti assicurativi in forza di accordi di “collaborazione orizzontale”:
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Italiana assicurazioni
-
Amtrust
-
Arch
-
Lloyd
-
La milanese Assicurazioni
-
BHEI Italia
Data e Luogo 15/03/2021
Il presente documento è aggiornato alla data del 15 marzo 2021
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D’INVESTIMENTO ASSICURATIVO, CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALL’ALLEGATO 4 - BIS AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D’INVESTIMENTO ASSICURATIVO, CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALL’ALLEGATO 4 - BIS AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
NOME:ALESSIO ANDREA COGNOME: BONOMI NUMERO DI ISCRIZIONE AL R.U.I.: A000001611
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI
SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione
L’Intermediario agisce in nome e per conto della Società Allianzi.
SEZIONE II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
-
Con riferimento al contratto distribuito, l’Intermediario non fornisce al contraente:
-
consulenza ai sensi degli artt. 119-ter, commi 3 e 4, e 121-septies del Codice;
-
consulenza su base indipendente;
-
una valutazione periodica dell’adeguatezza.
-
Con riferimento al contratto distribuito, l’Intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie.
Fatto salvo l’articolo 68-ter, comma 6, del Reg. Ivass n. 40/2018, attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all’art. 185 del Codice, vengono fornite:
-
in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, con l’illustrazione delle caratteristiche, della durata, dei costi e dei limiti della copertura nonché ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata;
-
indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d’investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte.
SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi (ai sensi dell’art. 57 del Reg. IVASS n. 40/2018)
Con riferimento al prodotto distribuito, l’Intermediario riceve una commissione inclusa nel premio assicurativo. L’Intermediario può ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto alla suddetta commissione per l’attività di distribuzione concernente non il solo contratto distribuito.
Attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all’art. 185 del Codice, vengono forniti gli importi relativi a costi e a oneri del prodotto d’investimento assicurativo.
SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi
I premi pagati dal contraente all’Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell’Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’Intermediario stesso.
Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:
-
assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’Intermediario, espressamente in tale qualità;
-
ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON – IBIP, CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALL’ALLEGATO 4 AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON – IBIP, CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALL’ALLEGATO 4 AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
COGNOME: BONOMI NOME: ALESSIO ANDREA NUMERO DI ISCRIZIONE AL R.U.I.: A000001611
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione
L’Intermediario agisce per conto di più Imprese; con riferimento al contratto distribuito, l’Impresa rappresentata è la Società Italiana Assicurazioni.
SEZIONE II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
-
Con riferimento al contratto distribuito, l’Intermediario non fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, commi 3 e 4, del Codice.
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Con riferimento al contratto distribuito, l’Intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie.
SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni (ai sensi dell’art. 57 del Reg. IVASS n. 40/2018).
Con riferimento al contratto distribuito, l’Intermediario riceve una commissione inclusa nel premio assicurativo. L’Intermediario può ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto alla suddetta commissione per l’attività di distribuzione concernente non il solo contratto distribuito
Con riferimento alla disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, si informa che il contratto intermediato in nome e per conto della Società ITALIANA Assicurazioni prevede i seguenti livelli provvigionali massimi (suddivisi per le diverse categorie di veicoli/natanti) percepiti:
Responsabilità Civile Veicoli a Motore e Natanti
ITALIANA ASSICURAZIONI ALLIANZ
Settore I: autovetture (esclusi autotassametri) 11% 12%
Settore II: autotassametri 11% 12%
Settore III: autobus 9.% 10%
Settore IV: autocarri e motocarri 9% 10%
Settore V: motoveicoli e ciclomotorI 11% 12%
Settore VI: macchine operatrici e carrelli 11% 12%
Settore VII: macchine agricole 11% 12%
Settore VIII: natanti ad uso privato 11% 12%
Settore IX: natanti ad uso pubblico 11% 12%
Nota bene
I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio imponibile, non comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l’applicazione dei Tributi Erariali con un’aliquota pari al 12,50%.In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.
SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi
I premi pagati dal contraente all’Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell’Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’Intermediario stesso.
Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:
-
assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa di assicurazione oppure all’Intermediario, espressamente in tale qualità;
-
ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
-
denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
... E' opportuno soffermare l'attenzione su alcuni concetti:
Scoperto: percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato
Franchigia: cifra che rimarrà a carico dell’assicurato in caso di sinistro indennizzabile
Carenza: è il periodo in cui la copertura assicurativa non è operante anche se il contratto è stato stipulato. Tipica nei contratti vita e malattie.
... Le assicurazioni sono disciplinate nel codice civile
La disciplina principale in materia di assicurazione è riportata nel codice civile e gli articoli che trattano la materia sono 51 (1882 e seguenti)
La legge pone dei limiti all'assunzione dei rischi:
L’assicuratore non è mai responsabile per eventi causati "con dolo" dall’interessato (art.19000 cod.civ.) tale fatto è assolutamente inderogabile.
E’ possibile, invece, derogare in caso di "colpa grave" come ad esempio nella responsabilità civile terzi e in caso di eventi catastrofici.