I 15 giorni dopo la scadenza della polizza RCA

 D.L. CRESCITA 2.0: PROROGA DI 15 GIORNI ALLA SCADENZA DELLA POLIZZA RCA

Sna ricorda a tutti i colleghi che il D.L. Crescita 2.0 – recentemente convertito in legge – impone di concedere ai clienti una proroga di 15 giorni rispetto alla scadenza della polizza rcauto, pur in assenza della clausola di NON tacito rinnovo. L’introduzione di
 
questa norma a tutela dei consumatori si deve al recepimento da parte del Governo dell’emendamento della senatrice Fioroni , fortemente sollecitato dal Sindacato Nazionale.

 



ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL’ALLEGATO 4-TER AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018

 ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL’ALLEGATO 4-TER AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018.

Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Cognome: BONOMI   Nome: ALESSIO ANDREA Numero di iscrizione al R.U.I.: A000001611

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;

b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;

c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;

d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;

e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;

f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;

g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

 

 

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;

b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;

c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;

d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;

e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;

f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

ELENCO DELLE IMPRESE PER CONTO DELLE QUALI L’AGENTE DISTRIBUISCE CONTRATTI ASSICURATIVI

 Alessio Andrea Bonomi via Cervignano 44 r 6139 Genova

ELENCO DELLE IMPRESE PER CONTO DELLE QUALI L’AGENTE DISTRIBUISCE CONTRATTI ASSICURATIVI

Gentile Cliente,

in un’ottica di trasparenza e di tutela nei Suoi confronti, all’interno del presente documento viene data evidenza dei seguenti elenchi:

  1. elenco delle Imprese con le quali l’Agente Bonomi Alessio Andrea ha in corso incarichi agenziali:
  2. Allianz spa
  3. Tutela Legale spa.
  4. elenco delle Imprese per le quali l’Agente in qualità di “Agente Proponente”, può distribuire contratti assicurativi in forza di accordi di “collaborazione orizzontale”:

 

  • Italiana assicurazioni
  • Amtrust
  • Arch
  • Lloyd
  • La milanese Assicurazioni
  • BHEI Italia

 

Data e Luogo 15/03/2021

Il presente documento è aggiornato alla data del 15 marzo 2021

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL’ALLEGATO 3 AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018.

 Bonomi Alessio Andrea via Cervignano 44 r 16139 Genova

 

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL’ALLEGATO 3 AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018.

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione  e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

 

SEZIONE I - Informazioni generali sull’Intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione relativi all’Intermediario possono essere verificati consultando il R.U.I. sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).

Cognome:BONOMI        Nome:ALESSIO ANDREA

Numero iscrizione nel R.U.I.: A000001611   Data iscrizione nel R.U.I.: 01/02/2007…..

Sede/i Operativa/e:VIA CERVIGNANO 44 R 16139 GENOVA VIA GIOVANNI TORTI 26/1  16143 GENOVA

Recapito Telefonico: 010879268 -010505249-010502100

Indirizzoe-mail: INFO@ASSICURAZIONIBONOMI.ITPEC Personale: ALESSIOANDREABONOMI@PEC.IT

Sito Internet WWW.ALESSIOANDREABONOMI.IT

L’autorità competente alla vigilanza per l’attività di distribuzione assicurativa svolta è l’IVASS.

SEZIONE II – Informazioni sull’attività svolta dall’Intermediario assicurativo

  1. All’interno dei locali dell’Intermediario, sono messi a disposizione i seguenti elenchi:
  2. elenco recante la denominazione della o delle Imprese di assicurazione con le quali l’Intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
  3. elenco degli obblighi di comportamento a cui l’Intermediario è tenuto ad adempiere, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
  4. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub a)1.

Si comunica altresì che i sopra menzionati elenchi sono pubblicati anche all’interno del sito internet dell’Intermediario e del Microsito di Agenzia, ove esistenti.

 

SEZIONE III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

L’Intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’Impresa di assicurazione.

   

SEZIONE IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

  1. L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’Intermediario deve rispondere a norma di legge.
  2. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’Intermediario o all'Impresa preponente, con le modalità e ai  recapiti indicati nel DIP aggiuntivo, per i reclami presentati all’Impresa, o ai recapiti (e-mail o PEC) indicati nella sezione I del presente documento per i reclami presentati all’Intermediario, nonché, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’Intermediario o dell’Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
  3. Il contraente ha, altresì, la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D’INVESTIMENTO ASSICURATIVO, CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALL’ALLEGATO 4 - BIS AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018

 INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D’INVESTIMENTO ASSICURATIVO, CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALL’ALLEGATO 4 - BIS AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

 

NOME:ALESSIO ANDREA COGNOME: BONOMI   NUMERO DI ISCRIZIONE AL R.U.I.: A000001611

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI

SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione

L’Intermediario agisce in nome e per conto della Società Allianzi.

SEZIONE II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza

  1. Con riferimento al contratto distribuito, l’Intermediario non fornisce al contraente:
  2. consulenza ai sensi degli artt. 119-ter, commi 3 e 4, e 121-septies del Codice;
  3. consulenza su base indipendente;
  4. una valutazione periodica dell’adeguatezza.
  5. Con riferimento al contratto distribuito, l’Intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie.

 

Fatto salvo l’articolo 68-ter, comma 6, del Reg. Ivass n. 40/2018, attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all’art. 185 del Codice, vengono fornite:

  • in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, con l’illustrazione delle caratteristiche, della durata, dei costi e dei limiti della copertura nonché ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata;
  • indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d’investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte.

SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi (ai sensi dell’art. 57 del Reg. IVASS n. 40/2018)

Con riferimento al prodotto distribuito, l’Intermediario riceve una commissione inclusa nel premio assicurativo. L’Intermediario può ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto alla suddetta commissione per l’attività di distribuzione concernente non il solo contratto distribuito.

Attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all’art. 185 del Codice, vengono forniti gli importi relativi a costi e a oneri del prodotto d’investimento assicurativo.

SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi

 

I premi pagati dal contraente all’Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell’Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’Intermediario stesso.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’Intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON – IBIP, CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALL’ALLEGATO 4 AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018

 INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON – IBIP, CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALL’ALLEGATO 4 AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

COGNOME: BONOMI NOME: ALESSIO ANDREA NUMERO DI ISCRIZIONE AL R.U.I.: A000001611

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione

L’Intermediario agisce per conto di più Imprese; con riferimento al contratto distribuito, l’Impresa rappresentata è la Società Italiana  Assicurazioni.

SEZIONE II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza

  1. Con riferimento al contratto distribuito, l’Intermediario non fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, commi 3 e 4, del Codice.
  2. Con riferimento al contratto distribuito, l’Intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie.

SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni (ai sensi dell’art. 57 del Reg. IVASS n. 40/2018).

Con riferimento al contratto distribuito, l’Intermediario riceve una commissione inclusa nel premio assicurativo. L’Intermediario può ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto alla suddetta commissione per l’attività di distribuzione concernente non il solo contratto distribuito

Con riferimento alla disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, si informa che il contratto intermediato in nome e per conto della Società ITALIANA Assicurazioni prevede i seguenti livelli provvigionali massimi (suddivisi per le diverse categorie di veicoli/natanti) percepiti:

Responsabilità Civile Veicoli a Motore e Natanti

                                                                     ITALIANA ASSICURAZIONI          ALLIANZ

Settore I:              autovetture (esclusi autotassametri)     11%                                     12%         

Settore II:             autotassametri                                       11%                                     12%

Settore III:             autobus                                                   9.%                                     10%

Settore IV:           autocarri e motocarri                               9%                                      10%

Settore V:            motoveicoli e ciclomotorI                   11%                                      12%

Settore VI:           macchine operatrici e carrelli             11%                                         12%  

Settore VII:           macchine agricole                               11%                                        12%

Settore VIII:          natanti ad uso privato                         11%                                      12% 

Settore IX:            natanti ad uso pubblico                       11%                                     12%    

Nota bene

I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio imponibile, non comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l’applicazione dei Tributi Erariali con un’aliquota pari al 12,50%.In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.

 

SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all’Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell’Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’Intermediario stesso.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa di assicurazione oppure all’Intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

... E' opportuno soffermare l'attenzione su alcuni concetti:

Scoperto: percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato

Franchigia: cifra che rimarrà a carico dell’assicurato in caso di sinistro indennizzabile

Carenza: è il periodo in cui la copertura assicurativa non è operante anche se il contratto è stato stipulato. Tipica nei contratti vita e malattie.

... Le assicurazioni sono disciplinate nel codice civile

La disciplina principale in materia di assicurazione è riportata nel codice civile e gli articoli che trattano la materia sono 51 (1882 e seguenti)

La legge pone dei limiti all'assunzione dei rischi:

L’assicuratore non è mai responsabile per eventi causati "con dolo" dall’interessato (art.19000 cod.civ.) tale fatto è assolutamente inderogabile.

E’ possibile, invece, derogare in caso di "colpa grave" come ad esempio nella responsabilità civile terzi e in caso di eventi catastrofici.